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SPESE
E RIPARTIZIONE
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OBBLIGHI
E NATURA
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L'obbligo
di contribuire alle spese comuni sussiste anche nel caso
di carente prestazione del servizio comune (Cassazione,
Sezioni Unite)
L'obbligo
del condomino di contribuire alle spese necessarie alla
conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio,
alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle
innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte
nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio
(art. 1123 comma 1 c.c.); con la conseguenza che la semplice
circostanza che l'impianto centralizzato di riscaldamento
non eroghi sufficiente calore non può giustificare
un esonero dal contributo, neanche per le sole spese di
esercizio dell'impianto, dato che il condomino non è
titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di
natura contrattuale sinallagmatica e, quindi, non può
sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata
o insufficiente erogazione del servizio. (Cass. Sezioni
Unite n. 10492 / 96)
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| CONDOMINIO
PARZIALE |
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Condominio.
Condominio parziale. A norma dell'articolo 1123 c.c. debbono
essere suddivise unicamente fra coloro che traggono utilità
della cosa (e quindi con esclusione di coloro che non partecipano
alla possibilità di uso) non solo le spese che conseguono
al godimento del bene, ma anche quelle che attengono alla
sua conservazione e manutenzione.
In tema di oneri condominiali, la funzione ed il fondamento
delle spese occorrenti per la conservazione dell'immobile
si distinguono dalle esigenze che presiedono alle spese
per il godimento dello stesso, come è dato evincere,
in via di principio generale, dal disposto dell'art. 1104
cod. civ. dettato in tema di comunione -, e, "sub specie"
dei rapporti di condominio, dalla norma di cui all'art.
1123 stesso codice, a mente della quale i contributi per
la conservazione del bene sono dovuti in ragione della appartenenza
e si dividono in proporzione alle quote (indipendentemente
dal vantaggio soggettivo espresso dalla destinazione delle
parti comuni a servire in misura diversa i singoli piani
o porzioni di piano), mentre le spese d'uso (che traggono
origine dal godimento soggettivo e personale) si suddividono
in proporzione alla concreta misura di esso, indipendentemente
dalla misura proporzionale dell'appartenenza (e possono,
conseguentemente, mutare, del tutto legittimamente, in modo
affatto autonomo rispetto al valore della quota). Ne consegue,
con particolare riguardo alla norma di cui all'art. 1123
comma terzo cod. civ., che il criterio di ripartizione di
spese ivi disciplinato (a differenza di quanto previsto,
in linea generale, nel precedente comma secondo del medesimo
articolo) deve ritenersi applicabile alle ipotesi di condominio
cosiddetto parziale (risultando, in caso contrario, la norma
in parola una inutile ripetizione di quella che la precede),
così che, qualora le cose, gli impianti ed i servizi
comuni siano destinati a servire una parte soltanto del
fabbricato, l'art. 1123 comma terzo, nell'ambito della più
vasta compartecipazione, identifica precipuamente i soggetti
obbligati a concorrere alle spese di conservazione, individuandoli
nei condomini cui il condominio è attribuito per
legge ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. (salva diversa attribuzione
per titolo). (Cass. N° 8292 del 19 giugno 2000)
Condominio.
Rappresentanza dell'amministratore. L'amministratore ha
la rappresentanza dell'intero condominio, anche quando si
tratti di cose destinate a servire solo un gruppo dei condomini.
Nel caso di condominio parziale, quindi, la legittimazione
passiva spetta comunque all'amministratore. Peraltro, nell'ambito
dei soli rapporti interni ai condomini, la sentenza restringe
i suoi effetti ai soli interessati( la sentenza viene pronunciata
nei confronti del solo condominio, ma le condanne verranno
poi materialmente a gravare solo sul gruppo dei condomini
che usa la parte comune)
In tema di condominio negli edifici, con riguardo alle controversie
attinenti a cose, impianti o servizi appartenenti, per legge
o per titolo, soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani
o degli appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto "condominio
parziale" ), non sussiste difetto di legittimazione
passiva in capo all'amministratore dell'intero condominio,
quale unico soggetto fornito, ai sensi dell'art. 1131 cod.
civ., di rappresentanza processuale in ordine a qualunque
azione concernente le parti comuni dell'edificio (salva,
eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza,
nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati).
(Sentenza 651/2000 del 21 gennaio 2000)
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| RISCALDAMENTO |
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L'obbligo
di contribuire nelle spese per la conservazione di un impianto
non si collega direttamente alla effettiva fruizione del
servizio.
Qualora alcuni condomini decidano, unilateralmente, di distaccare
le proprie unità immobiliari dall'impianto centralizzato
di riscaldamento, i medesimi non possono sottrarsi al contributo
per le spese di conservazione del predetto impianto, non
essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà
dello stesso, ma, ove i loro appartamenti non siano più
riscaldati, non sono tenuti a sostenere le spese per l'uso
(nella specie, quelle per l'acquisto del gasolio), in quanto
il contributo per queste ultime è adeguato al godimento
che i condomini possono ricavare dalla cosa comune. (Cass.
n. 10214/96).
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| SOLAI |
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Condominio-
solaio interpiano. Nel caso del crollo del solaio, il proprietario
dell'appartamento sottostante non può invocare, a
carico dell'altro proprietario, la presunzione di responsabilità
di cui all'articolo 2051 c.c.. Tale presunzione di colpa,
infatti, deve essere applicata solo nei rapporti fra il
terzo e il titolare del bene o il custode di esso. Nei confronti
dell'altro contitolare del solaio, occorre invece dimostrare
la sussistenza di precise colpe.
Il condomino del piano sottostante che agisce nei confronti
del condomino del piano di sopra per il risarcimento dei
danni al suo solaio deve dimostrare, ai sensi dell'art.
2043 cod. civ., che essi dipendono da fatti imputabili a
quest'ultimo, altrimenti dovendosi ripartire in parti uguali
le spese per la riparazione di esso, ai sensi dell'arte.
1125 cod. ci., per la presunzione assoluta di comunione
tra loro del solaio, da cui deriva altre sì l' inapplicabilità
dell'art. 2051 cod. civ. diretta a tutelare i terzi danneggiati
dalle cose che altri hanno in custodia, non i comunisti
tra loro. ( Cass. N° 6398 del 23 giugno 1999)
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| LASTRICI |
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Nel
caso di manutenzione del lastrico solare di uso esclusivo,
chi goda di tale dirtto concorre nelle spese nella misura
di un terzo. Gli altri due terzi debbono essere ripartiti
unicamente fra i proprietari delle unità immobiliari
sottostanti al lastrico
In base al criterio di ripartizione delle spese stabilito
dall'art. 1126 c.c. il proprietario esclusivo del lastrico
solare (cui va equiparata la terrazza a livello) deve contribuire
nelle spese di riparazione soltanto nella misura di un terzo,
senza dover concorrere nella ripartizione degli altri due
terzi della spesa che restano a carico dei soli proprietari
dei piani sottostanti ai quali il lastrico (o la terrazza)
serve da copertura. (Cass. n. 5125/93).
Anche
nel caso di danni derivanti da carente manutenzione del
lastrico solare di uso esclusivo trova applicazione il criterio
di ripartizione fissato dall'art.1126 c.c (un terzo a carico
di chi goda dell'uso esclusivo e due terzi a carico dei
condomini che utilizzino il lastrico quale copertura).
Poichè il lastrico solare dell'edificio (soggetto
al regime del condominio) svolge la funzione di copertura
del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria
o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini,
all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua
ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso
con il proprietario superficiario o con il titolare del
diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati
all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua
provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione,
rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione
di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit.
art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico
serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il
titolare della proprietà superficiaria o dell'uso
esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella
misura del terzo residuo. (Cass.SEZIONI UNITE n. 3672/97).
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