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PARTI
COMUNI
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IN
GENERE E USO
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Condominio.
Uso delle parti comuni. L'appoggio di una canna fumaria
al muro di facciata e la apertura di piccoli fori rientrano
nelle facoltà consentite al singolo condomino, purché
nel caso concreto non vengano pregiudicati i diritti degli
altri partecipanti al condominio ovvero non venga pregiudicato
l'interesse comune.
L'appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche
l'apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune
perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica
della cosa comune conforme alla destinazione della stessa,
che ciascun condomino - pertanto - può apportare
a sue cure e spese, sempre che non impedisca l' altrui paritario
uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla
sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico;
fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già
quando si mutano le originali linee architettoniche, ma
quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme
dell'armonico aspetto dello stabile. ( Cass. n° 6341
del 16 maggio 2000)
Condominio. Modificazione delle
cose comuni. Il singolo condomino non deve determinare illecite
( notevoli ) invadenze nel concorrente diritto degli altri
proprietari di usare le cose comuni.
Il limite che l'art. 1102 cod. civ. pone al potere di utilizzazione
della cosa comune da parte di ciascun condomino e' quello
del divieto di alterarne la destinazione e di impedire che
altri ne faccia parimenti uso secondo il suo diritto. Pertanto
l'uso particolare della cosa comune da parte del condomino
non deve determinare pregiudizievoli invadenze nell'ambito
dei coesistenti diritti degli altri proprietari, ancorche'
non ne sia impedito l'uso. ( Cass. 11520 del 13 ottobre
1999)
Condominio.
Uso delle cose comuni attraverso la locazione delle stese.
La locazione di un locale comune rientra tra gli atti di
ordinaria amministrazione, ove non comporti alterazione
apprezzabile dei diritti dei singoli condomini.
"La conclusione del contratto di locazione di un appartamento
condominiale è da considerarsi atto di amministrazione
ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità
del "miglior godimento delle cose comuni" anche
attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene
mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto);
ne consegue che, ove l'amministratore del condominio abbia
locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo
mandato che lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida
la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta
dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata
a maggioranza semplice. (Cass.10446 del 21 ottobre 1998
)"
Parti
comuni dell'edificio. La presunzione disciplinata dall'articolo
1117 c.c. comporta che, quando si sia in presenza di una
delle parti contenute negli elenchi formulati da tale norma
di legge, sia il singolo proprietario che vanta i suoi diritti
esclusivi sul bene a dovere fornire la prova di tale situazione
giuridica.
"In tema di condominio di edifici, il condomino che
pretenda l'appartenenza esclusiva di un bene indicato nell'art.
1117 cod. civ., deve fornire la prova della sua asserita
proprieta' esclusiva derivante da titolo contrario consistente
in un negozio o nell'usucapione. ( Cass.N°. 11268 del
9 novembre 1998)"
Condominio - Uso delle cose comuni.
E' legittima la installazione di autoclave. Possono ritenersi
vietate, in difetto del consenso di tutti i condomini, solo
le modificazioni che comportino apprezzabile pregiudizio
all'uso delle cose comuni, anche alla stregua del criterio
della normale tollerabilità.
"L'installazione (utile a tutti i condomini tranne
uno) di un'autoclave nel cortile condominiale, con minima
occupazione di una parte di detto cortile, non può
ritenersi innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 comma
secondo cod. civ. (prevedente il divieto di innovazioni
che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino), atteso
che il concetto di "inservibilità" espresso
nel citato articolo va interpretato come sensibile menomazione
dell'utilità che il condomino ritraeva secondo l'originaria
costituzione della comunione, con la conseguenza che pertanto
devono ritenersi consentite quelle innovazioni che, recando
utilità a tutti i condomini tranne uno, comportino
per quest'ultimo un pregiudizio limitato e che non sia tale
da superare i limiti della tollerabilità. (Cass.
N° 10445 del 21 ottobre 1998 )."
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| ANTENNE |
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Il
singolo condomino può utilizzare il tetto comune
per la installazione di antenne ricetrasmittenti, purchè
non ecceda i limiti fissati dall'art. 1102 c. c.
In tema di edificio in condominio, posto che il partecipante
alla comunione può usare della cosa comune (art.
1102 c.c.) per un suo fine particolare, con la conseguente
possibilità di ritrarre dal bene una utilità
più intensa rispetto a quelle che vengono ricavate
dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza
e la destinazione di esso, e di non impedire l'altrui pari
uso, è da ritenere consentita l'installazione di
una antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte del
singolo condomino radioamatore, a condizione che si verifichi
in concreto che per le dimensioni del tetto, o per altre
eventuali ragioni di fatto, tale uso non escluda per gli
altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo
uso particolare. ( Cass. N° 5517 del 5 giugno 1998 ).
Impianti
satellitari centralizzati - maggioranze richieste per deliberare
l'installazione di nuovi impianti nei condomini.
Per
incentivare la diffusione del digitale satellitare centralizzato
e ridurre il proliferarsi di parabole installate sui balconi,
lo scorso anno è intervenuta la legge 20 marzo 2001,
n.66 (pubblicata sulla G.U. n.70 del 24/03/02), che all'art.2
bis, comma 13, dispone:
"Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle
nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere
di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie
ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile.
Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica
l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni
di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per
il riconoscimento di benefici fiscali."
In sostanza, indipendentemente dal fatto che nell'edificio
esista o meno un sistema televisivo centralizzato, la delibera
che prevede la creazione di un nuovo impianto satellitare
centralizzato, deve essere approvata con un numero di voti
che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio
e almeno un terzo del valore dell'edificio (m/m 334).
Nonostante non siano ancora molti i condomini che deliberano
questa innovazione, dove questo si è verificato non
sono stati rari i casi di contestazioni in quanto i dissenzienti
non vorrebbero partecipare alla spesa; questa legge parla
chiaro e discioglie ogni dubbio tutti debbono contribuire,
anche chi già dispone di una parabola singola che
deve quindi essere rimossa.
Per quanto riguarda il criterio di riparto, è prassi
consolidata su tutto il territorio nazionale ripartire la
spesa in parti uguali se non risulta diversamente dal regolamento
contrattuale.
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| ASCENSORI |
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Condominio
Modificazione o innovazione delle parti comuni - Ascensore.
Anche dopo la entrata in vigore della L.13 /89 sul superamento
delle barriere architettoniche, la deliberazione assembleare
che statuisce la installazione di un nuovo ascensore deve
essere assunta con le maggioranze dettate dall'articolo
1136.V° comma c.c.)
L'installazione in un edificio in condominio (o in una parte
di esso) di un ascensore di cui prima esso era sprovvisto
costituisce, ai sensi dell'art. 1120, primo comma, cod.
civ., una innovazione, con la conseguenza che la relativa
deliberazione deve essere presa con la maggioranza di cui
al quinto comma dell'art 1136 cod. civ.. (Cass.sent. N°
1529 del 11 febbraio 2000)
Condominio Modificazione o innovazione
delle parti comuni - Ascensore. Ai sensi ed entro i limiti
di cui all'art.1102 c.c. il singolo partecipante al condominio
può individualmente procedere alla installazione
dell'ascensore. Gli altri condomini potranno utilizzare
la nuova opera, (ritenuta innovazione suscettibile di utilizzazione
separata) contribuendo alle spese di installazione manutenzione.
L'installazione di un ascensore in un edificio in condominio
che ne sia sprovvisto, può essere attuata, riflettendo
un servizio suscettibile di separata utilizzazione, anche
a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché
sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in
qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione dello impianto ed in quelle di
manutenzione dell'opera. (Cass.N° 1529 del 11 febbraio
2000)
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| BALCONI |
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Condominio.
Parti comuni. I balconi non rientrano fra le parti comuni
elencate dall'articolo 1117 c. c. , tuttavia talune parti
dei balconi servono a conferire all'edificio il particolare
decoro architettonico e debbono perciò essere mantenute
a spese comuni.
I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra
le parti comuni, ai sensi dell' art. 1117 cod. civ., non
essendo necessari per l' esistenza del fabbricato, ne' essendo
destinati all' uso o al servizio di esso. Tuttavia il rivestimento
del parapetto e della soletta possono essere beni comuni
se svolgono una prevalente funzione estetica per l' edificio,
divenendo cosi' elementi decorativi ed ornamentali essenziali
della facciata. (sentenza 637/2000 del 21 gennaio 2000)
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| LASTRICI
SOLARI |
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Condominio.
Lastrico solare. Nella applicazione dell'art.1126 c.c.,
ai fini della determinazione delle spese a carico del titolare
dell'uso esclusivo del lastrico solare, non occorre individuare
se l'uso medesimo abbia natura di diritto reale o personale,
né occorre tenere in considerazione la quota millesimale
attribuita a chi utilizza la copertura in modo esclusivo.
L'articolo 1126 cod. civ., nel disciplinare la ripartizione
delle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico
solare per chi ne ha l'uso esclusivo non specifica la natura
reale o personale di esso, che e' invece determinata dal
titolo, ne' al fine rileva l'attribuzione millesimale, utilizzata
come criterio per contribuire agli oneri condominiali. (Cass.N°
8532 del 9 agosto 1999)
Terrazza
a livello - Le domande di risarcimento dei danni cagionati
da infiltrazioni di acqua provocate dalle terrazze a livello
sono proponibili nei confronti dell'amministratore, quale
rappresentante del condominio. Gli oneri per i danni in
questione debbono essere ripartiti con lo stesso criterio
( 1/3 e 2/3 ) che l'articolo 1126 c.c. stabilisce per le
spese di manutenzione dei lastrici di uso esclusivo)
In tema di condominio di edifici la terrazza a livello,
anche se di proprietà o in godimento esclusivo di
un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura
del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio
nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue
che a norma dell'art. 1126 cod. civ. alla manutenzione della
terrazza a livello sono tenuti , a norma dell'art. 1126
cod. civ., tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura,
in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o
titolare del diritto di uso esclusivo. Conseguentemente,
i danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni
di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto
di manutenzione devono rispondere tutti i condomini tenuti
alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione
della spesa stabiliti dall'art 1126 cod. civ.. La domanda
di risarcimento dei danni è proponibile nei confronti
del condominio in persona dell'amministratore, quale rappresentante
di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione,
ivi compreso il proprietario dell'appartamento posto allo
stesso livello della terrazza. (Cassazione sentenza N°
9009 del 11/09/1998)
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| PORTINERIA |
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Le
spese per il portierato vanno poste a carico di tutti i
condomini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà,
indipendentemente dalla posizione delle varie unità
immobiliari, più o meno favorite nel godimento del
servizio.
In tema di condominio negli edifici le spese di portierato
che siano previste nel regolamento tra quelle di carattere
generale, vanno ripartite tra tutti i condomini ai sensi
dell'art. 1123 c. c. in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno e indipendentemente dalla maggiore
o minore utilizzazione del servizio da parte di condomini
proprietari di unità immobiliari site in posizione
particolare (nella specie, negozi), senza che ne sia configurabile
una deroga con riguardo alla mera esistenza di una tabella,
allegata al regolamento, per la ripartizione di spese particolari
di pertinenza dei soli appartamenti. (Cass. n. 5081/90).
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| RISCALDAMENTO |
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Condominio.
Riscaldamento. E' valida la deliberazione assembleare che
disponga la trasformazione dell'impianto termico centrale
in impianti unifamiliari, anche se la stessa non è
accompagnata dal progetto e dalle relazioni di cui alla
Legge 10/91.La predisposizione di tali documenti attiene
alla fase di esecuzione della delibera.
"La
delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato
di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art.
26, comma secondo, della legge 9 Gennaio 1991, n. 10, in
relazione all'art. 8, lett. g),della stessa legge, assunta
a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche
se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla
relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28,
comma primo, della stessa legge, attenendo tale progetto
alla successiva fase di esecuzione della delibera. (Cass.1165
del 11 febbraio 1999)"
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| SOTTOTETTI |
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Condominio.
Sottotetto. La titolarità del sottotetto è
regolata dal titolo o, in difetto, dalla funzione per la
quale lo stesso risulta oggettivamente destinato. Il sottotetto
si intende di proprietà del titolare dell'ultimo
piano se assolve unicamente alla funzione di coibentazione
dello stesso. Si intende di proprietà comune se appare
destinato all' uso comune.
In un edificio di più piani appartenenti a proprietari
diversi, l'appartenenza del sottotetto (non indicato nell'art.
1117 cod. civ. tra le parti comuni dell'edificio) si determina
in base al titolo ed in mancanza in base alla funzione cui
esso e' destinato in concreto. Pertanto, ove trattisi di
vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell'appartamento
dell'ultimo piano esso ne costituisce pertinenza e deve
perciò considerarsi di proprietà esclusiva
del proprietario dell'ultimo piano, mentre va annoverato
tra le parti comuni se e' utilizzabile, anche solo potenzialmente,
per gli usi comuni, dovendosi in tal caso applicare la presunzione
di comunione prevista dalla norma citata, la quale opera
ogni volta che nel silenzio del titolo il bene sia suscettibile,
per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di
tutti i proprietari esclusivi. (Cass.N° 7764 del 20
luglio 1999 )
Solo quando assolve unicamente
alla funzione di "camera d'aria " il sottotetto
può essere ritenuto di pertinenza dell'appartamento
dell'ultimo piano.Quando invece detto vano si configuri
come suscettibile di autonomo godimento l'anzidetto rapporto
di pertinenzialità non può essere presunto.
Il sottotetto di un edificio condominiale può essere
ritenuto pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano
soltanto se assolve, mediante la creazione di una camera
d'aria, all'esclusiva funzione di isolamento e di protezione
dell'appartamento stesso dal caldo, dal freddo o dall'umidità
e non anche nella diversa ipotesi che esso abbia dimensioni
e caratteristiche strutturali tali da permettere l'utilizzazione
come vano autonomo; in quest'ultima ipotesi, l'appartenenza
deve essere stabilita in forza di idoneo titolo e, in mancanza
di questo, sulla base della presunzione di comunione di
cui all'articolo 1117 cc (pur non comprendendo questa norma
esplicitamente il sottotetto nell'elencazione delle cose
comuni dell'edificio ) allorquando esso risulti oggettivamente
destinato, anche soltanto in via potenziale, all'uso comune
o all'esercizio di un uso comune. (Cass.N°9788/97)
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| SUOLO
CORTILI |
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Condominio.
Parti comuni: Vespaio. Assolve alla funzione di isolare
l'intero edificio e quindi si presume comune, se non risulti
diversamente dal titolo.
"L'intercapedine esistente tra il piano di posa delle
fondazioni di un edificio condominiale - che costituisce
il suolo di esso - e la prima soletta del piano interrato,
se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle
singole proprietà, ed anzi in quelli del piano terreno
e seminterrato non e' neppure menzionata tra i confini,
è comune, in quanto destinata alla aerazione o coibentazione
del fabbricato. (Cass.2395 del 17 marzo 1999)"
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