DISPOSIZIONI
PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 61
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani
o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio
può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte
possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo
comma dell'art. 1136 del codice, o disposto dall'autorità
giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di
quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
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Art. 62
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica
anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune
delle cose indicate dall'art. 1117 del codice. Qualora la divisione
non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano
opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze
tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell'art. 1136 del codice stesso.
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Art. 63
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato,
solidamente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno
in corso e a quello precedente. In caso di mora nel pagamento
dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore,
se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione,
può sospendere al condominio moroso l'utilizzazione dei
servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
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Art. 64
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo
comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice,
il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
sentito l'amministratore medesimo. Contro il provvedimento del
tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d'appello
nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
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Art. 65
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei
condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i
partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di
un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del codice di procedura
civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea
dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
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Art. 66
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata
in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene
necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due
condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini
possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza
dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria
può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno
cinque giorni prima dalla data fissata per l'adunanza.
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Art. 67
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Ogni condominio può intervenire all'assemblea anche a mezzo
di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga
in proprietà indivisa a più persone, queste hanno
diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è
designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede
per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni
od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio
il diritto di voto spetta invece al proprietario.
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Art. 68
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126, e 1136
del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano
spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento
dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei
miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o
di ciascuna porzione di piano.
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Art. 69
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono
essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo
condominio, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza
di un errore;2) quando, per le mutate condizioni di una parte
dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani,
di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata,
è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori
dei singoli piani o porzioni di piano.
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Art. 70
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino
a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore
dispone per le spese ordinarie.
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Art. 71
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo
comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione
professionale dei proprietari di fabbricati.
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Art. 72
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni
dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.