DAL
CODICE CIVILE
Titolo
VII
DELLA COMUNIONE
Capo I
(dall'art.
1100 al 1116)
DELLA
COMUNIONE IN GENERALE
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Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune
a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente,
si applicano, le norme seguenti.
Disposizioni correlative Art. 1350 n. 3 c.c. Art. 1139 c.c. Artt.
874-875 c.c.
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Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi
della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
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Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore
godimento della cosa. Il partecipante non può estendere
il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti,
se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
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Art. 1103 Disposizione della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere
ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano
le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro
VI.
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Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per
la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle
spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni
seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia
al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con
il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
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Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nellamministrazione
della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle
loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si
richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente
informati delloggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per lamministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la
deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante
può ricorrere allautorità giudiziaria. Questa
provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore.
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Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dallarticolo
precedente, può essere formato un regolamento per lordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo lamministrazione può essere delegata
ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi
i poteri e gli obblighi dellamministratore.
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Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
allautorità giudiziaria il regolamento della comunione
entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per
gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata
loro comunicata la deliberazione. Lautorità giudiziaria
decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il
regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli
eredi e gli aventi causa dei singoli partecipanti.
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Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti lordinaria
amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento
della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento,
purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei
partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti
lordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli
allinteresse di alcuno dei partecipanti.
E necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli
atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo
comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
Lipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire
la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per
il miglioramento della cosa comune.
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Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare
davanti allautorità giudiziaria le deliberazioni
della maggioranza:
Nel caso previsto dal secondo comma dellart. 1105, se la
deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
Se non è stata osservata la disposizione del terzo comma
dellart. 1105;
Se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri eccedenti
lordinaria amministrazione è in contrasto con le
norme del primo e del secondo comma dellart. 1108.
Limpugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine
decorre da giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.
In pendenza del giudizio, lautorità giudiziaria può
ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Disposizioni correlative
Art. 1105 c.c. Art. 1107 c.c. Art.1108 c.c.
Art.1136 c.c. Art. 1137 c.c.
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Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti
o dellamministratore, ha sostenuto spese necessarie per
la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
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Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento
della comunione; lautorità giudiziaria può
stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a
cinque anni, se limmediato scioglimento può pregiudicare
gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di
dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa
dei partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore,
questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, lautorità giudiziaria
può ordinare lo scioglimento della comunione prima del
tempo convenuto.
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Art. 1112 Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto
quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire
alluso cui sono destinate.
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Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizioni
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione
già eseguita, a meno che abbiano notificato unopposizione
anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essa lesperimento
dellazione revocatoria o dellazione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, lopposizione,
per leffetto indicato dal comma recedente, deve essere trascritta
prima della trascrizione dellatto di divisione e, se si
tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della
relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione
abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro
che hanno acquistato diritti sullimmobile in virtù
di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione
dellatto di divisione o della trascrizione della domanda
di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti
dalla comunione può opporsi contro le persone indicate
dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti
da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
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Art. 1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere
comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
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Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni
in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute
o scadano entro lanno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo
di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura,
si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo
diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto
il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente
al suo diritto verso gli altri condividenti.
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Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
delleredità, in quanto non siano in contrasto con
quelle sopra stabilite.