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ASSEMBLEA
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CONVOCAZIONE
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Condominio.
Assemblea. Condominio parziale. Se un argomento interessa
una delle cose di cui al terzo comma dell'art. 1123 c. c.
( cose destinate a servire unicamente un gruppo di condomini),
non solo alle votazioni ma anche alla semplice discussione
debbono concorrere i soli proprietari ai quali il bene serve.
Nella ipotesi di convocazione di un'unica assemblea condominiale
allo scopo di decidere su di una serie di questioni, alcune
delle quali riguardanti solo singoli condomini - convocazione
sicuramente valida, in quanto non vietata da alcuna norma
- , i condomini eventualmente non legittimati a votare su
di un determinato argomento che non li riguardi non possono,
attraverso la partecipazione alla discussione che precede
quella votazione, influire sull'esito della stessa. (sentenza
697/2000 del 22 gennaio 2000 )
Condominio.
Nullità , sentenza del tutto difforme da numerosissime
precedenti e quindi da valutare con estrema prudenza
La mancata comunicazione, anche ad uno solo dei condomini,
dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale,
in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta non
la nullità ma la semplice annullabilità della
delibera che, se non viene impugnata nel termine di trenta
giorni ( dalla comunicazione per i condomini assenti o dalla
approvazione per quelli dissenzienti), e' valida ed efficace
nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. ( sentenza
31 /2000 del 5 gennaio 2000 )
Condominio.
Convocazione. L'avviso di convocazione non richiede particolari
formalità. Pertanto, per ritenere che ciascuno dei
contitolari di un appartamento sia stato convocato ritualmente
è sufficiente che risulti, anche in forza di presunzioni,
che vi sia stata la conoscenza della riunione ed il conferimento
della delega ad intervenire in assemblea.
Affinchè uno dei comproprietari "pro indiviso"
di un piano o di una porzione di piano possa ritenersi ritualmente
convocato a partecipare all'assemblea del condominio, nonchè
validamente rappresentato nella medesima, con riguardo ad
affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario
della stessa unita' immobiliare, non si richiedono particolari
formalità, essendo sufficiente che risulti provato,
anche per presunzioni, che il primo dei predetti comproprietari
abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell'assemblea,
ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza.
(Cass. N° 8116 del 27 luglio 1999 )
Condominio.
Convocazione assemblea. Il condominio,nella persona dell'amministratore
ha l'onere i fornire la dimostrazione che tutti i condomini
sono stati convocati alla assemblea.
"L'onere di provare che tutti i condomini sono stati
tempestivamente convocati fa carico al condominio. Tale
prova non può essere offerta con la dimostrazione
della consegna dell'avviso a soggetti ai quali non e' stato
conferito uno stabile potere di rappresentanza nei confronti
del condominio. ( Cass. 2837 del 25 marzo 1999)
1.
L'ordine del giorno ha la funzione di consentire al condomino
di conoscere quali saranno i termini della discussione assembleare,sia
per prepararsi sugli argomenti,sia per stabilire se intervenire
o meno alla riunione.Pertanto può considerarsi congruo
l'ordine del giorno che adempia a tali funzioni,senza che
venga richiesta la utilizzazione di formule analitiche e
minuziose.
Se è vero che, ai fini della validita' delle deliberazioni
dell'assemblea di condominio, è necessario che nell'avviso
di convocazione sia contenuto un ordine del giorno recante
la specifica elencazione degli argomenti da trattare nell'indetta
adunanza, la specificità dell'ordine del giorno non
postula una indicazione analitica e minuziosa di ogni possibile
aspetto delle materie dedotte in discussione e tale specificità
è sussistente qualora il contenuto dell'avviso di
convocazione sia tale da mettere i condomini in condizione
di comprendere i termini essenziali dell'indetto dibattito,
così da potere decidere in anticipo se intervenire,
direttamente o indirettamente, alla convocata assemblea,
essendo, nel primo caso, preparati ad affrontare le proposte
tematiche e, nel secondo caso, in grado di dare adeguate
istruzioni all'eventuale delegato. /Cass. 19 febbraio 1997
n. 1511).
2.
LA MANCATA CONVOCAZIONE IN ASSEMBLEA del nuovo condomino
che non si sia appalesato all'amministratore non inficia
la riunione
L'acquirente di un appartamento di un edificio in condominio
non puo' dolersi di non essere stato invitato a partecipare
all'assemblea che ha deliberato in merito alle spese condominiali,
finche' non abbia notificato o almeno comunicato, essendo
il relativo onere a suo carico, l'avvenuto passaggio si
proprietà.(Cass.5307/98)
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| FORMAZIONE |
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Condominio.
Convocazione dell'assemblea, ordine del giorno. La conoscenza
della convocazione della assemblea e la congruità
dell'ordine del giorno e la sua idoneità a consentire
la preventiva informazione dei condomini non richiedono
l'uso di formalità sacramentali e possono i ritenersi
avvenuti quando comunque risulti raggiunto lo scopo perseguito
dal legislatore, il quale richiede che i partecipanti al
condomini siano messi al corrente della convocazione e degli
argomenti che si discuteranno: avuto riguardo alla necessità:
che tutti possano intervenire; che tutti possano prepararsi
alla discusssione.
Affinché uno dei comproprietari "pro indiviso"
di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente
convocato a partecipare all'assemblea condominiale, nonché
validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario
della stessa unita' immobiliare, non si richiedono particolari
formalità, essendo sufficiente che risulti provato
- nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla
valutazione del giudice del merito che, dato l'avviso ad
uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli
altri della convocazione. In particolare, l'esigenza che
tutti i comproprietari siano preventivamente informati della
convocazione dell'assemblea condominiale puo' ritenersi
soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento
del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari
ne abbiano avuto notizia. ( Cass. Sent.N° 1830 del 18
febbraio 2000)
Condominio.
Verbale assemblea. I fatto esposti nel verbale della assemblea
sono confortati da presunzione di prova e pertanto spetta
al singolo condomino che intende contestarli di fornire
la dimostrazione della loro falsità.
Il verbale dell'assemblea condominiale offre una
prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati,
per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione
assembleare contestando la rispondenza a verita' di quanto
riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto.
( Cass. N° 11526 del 13 ottbre 1999 )
Condominio.
Solo chi abbia conferito la delega può sollevare
contestazioni su eventuali vizi della delega o su carenza
dei poteri di rappresentanza)
In difetto di norme particolari, i rapporti fra il rappresentante
intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono
ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato,
con la conseguenza che solo il condomino delegante o quello
che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati
a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza
del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini
estranei a tale rapporto. ( Cass. N° 8116 del 27 luglio
1999)
Condomino.
Assemblea maggioranze. Ai fini del computo delle maggioranze
non si può tenere conto della manifestazione di volontà
del condomino che si sia allontanato dichiarando di accettare
la tesi della maggioranza. Infatti, solo in esito alla discussione
assembleare e quindi alla conoscenza delle varie tesi ed
opinioni degli altri condomini si formano compiutamente
e consapevolmente le volontà idonee alla espressione
del voto in assemblea.
"In
tema di condominio di edifici, ai fini del calcolo delle
maggioranze prescritte dall'art. 1136 cod. civ. per l'approvazione
delle delibere assembleari, non si può tenere conto
della adesione espressa dal condomino che si sia allontanato
prima della votazione dichiarando di accettare le decisione
della maggioranza, perché solo il momento della votazione
determina la fusione delle volontà dei singoli condomini
creativa dell'atto collegiale. Né la eventuale conferma
della adesione alla deliberazione, data dal condomino successivamente
alla adozione della stessa, può valere, nella predetta
ipotesi, come sanatoria della eventuale invalidità
della delibera, dovuta al venire meno, per le predette ragioni,
del richiesto " quorum deliberativo ", potendo,
se mai, tale conferma avere solo il valore di rinuncia a
dedurre la invalidità, senza che sia, peraltro, preclusa
agli altri condomini la possibilità di impugnazione.
(Cass.1208 del 13 febbraio 1999)"
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| DELIBERAZIONI
VALIDE |
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Condominio.
Delibere valide. La assemblea può provvedere alla
ripartizione di una spesa, anche se manchi la particolare
tabella millesimale. In difetto della tabella la assemblea
è tenuta a rispettare per il riparto i criteri determinati
dal codice e spetta al singolo condomino che intenda contestare
la corrispondenza con i detti criteri di indicare specificatamente
le ragioni della denunciata illegittimità.
La ripartizione di una spesa condominiale può essere,
del tutto legittimamente, deliberata anche in assenza di
appropriata tabella millesimale, purché risulti in
concreto rispettata la proporzione tra la quota di spesa
posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà
esclusiva a questi appartenente, essendo il criterio di
determinazione delle singole quote preesistente ed indipendente
dalla formazione della predetta tabella. Ne consegue che
il condomino il quale ritenga che la ripartizione della
spesa contrasti con tale criterio ha l'onere di impugnare
la delibera, indicando in quali esatti termini si sia consumata
la violazione in suo danno, e quale pregiudizio concreto
ed attuale gliene sia derivato. (sentenza n°13505 del
03/12/1999 )
Condominio delibere valide. Le
pronunce della assemblea su argomenti che rientrano nelle
ordinarie attribuzioni dell'amministratore non implicano
sempre la sussistenza di vera e propria deliberazione e
pertanto la loro efficacia non è subordinata alla
verifica del conseguimento di una particolare maggioranza.
Ciò accade in particolare per la conferma della decisione
dell'amministratore di agire in giudizio nell'ambito delle
attribuzioni riconosciutegli dall'art. 1131 1° comma
c. c. Conseguentemente, in tali situazioni, la efficacia
della procura conferita al difensore del condominio non
è condizionata dal raggiungimento dei quorum.
L'amministratore di un condominio, per conferire la procura
al difensore al fine di agire poi in giudizio nell'ambito
delle attribuzioni previste dall' art. 1130 cod. civ., non
ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini
con la conseguenza che una eventuale delibera sul punto,
avendo il significato di mero assenso alla scelta effettuata
dall'amministratore, non necessita, per la validità
della procura stessa, che sia adottata dalla maggioranza
dei condomini. (sentenza n°13504 del 03/12/1999 )
Condominio delibere valide. Verbale della assemblea. Il
verbale della assemblea costituisce lo strumento per la
verifica delle attività avvenute nel corso della
riunione, a garanzia degli assenti e dei dissenzienti. La
completezza della sua redazione, con la indicazione dei
contrari nelle votazioni e di ogni altra attività
compiuta, costituisce condizione per la validità
delle deliberazioni.
Nel condominio negli edifici, poiche' la redazione del verbale
dell'assemblea costituisce una delle prescrizioni di forma
che devono essere osservate al pari delle altre formalita'
richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione,
ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione,
ecc.) e la cui inosservanza importa l'impugnabilita' della
delibera, in quanto non presa in conformita' alla legge
(art. 1137 cod. civ.), una volta che l'assemblea sia stata
convocata, occorre dare conto, tramite la verbalizzazione,
di tutte le attivita' compiute, anche se le stesse non si
sono perfezionate e non siano state adottate deliberazioni,
allo scopo di permettere a tutti i condomini, compresi quelli
dissenzienti ed assenti, di controllare lo svolgimento del
procedimento collegiale e di assumere le opportune iniziative.
Delibere
assembleari. Può essere adottata con la maggioranza
semplice la deliberazione assembleare di ratifica della
decisione dell'amministratore di concedere in locazione
una parte comune, se con la stipula del detto contratto
non si sia apprezzabilmente pregiudicato il diritto dei
singoli alla utilizzazione delle parti comuni., anche in
via indiretta.
"La conclusione del contratto di locazione di un appartamento
condominiale è da considerarsi atto di amministrazione
ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità
del "miglior godimento delle cose comuni" anche
attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene
mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto);
ne consegue che, ove l'amministratore del condominio abbia
locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo
mandato che lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida
la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta
dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata
a maggioranza semplice. (Cass.10446 del 21 ottobre 1998
)"
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| DELIBERAZIONI
NULLE |
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Condominio.
Delibere annullabili. La mancata comunicazione dell'avviso
di convocazione ad un condomino comporta la semplice annullabilità
e non la nullità radicale della assemblea. (La Corte
di Cassazione apre la strada ad una lettura delle regole
sulla impugnabilità della assemblea ai sensi dell'articolo
1137 c. c. , diversa da quella tradizionale ma più
aderente al testo della norma. Vi è da attendersi
che in futuro solo le deliberazioni che abbiano oggetto
illecito o impossibile vengano ritenute passibili di impugnativa
senza limiti di tempo e quindi anche oltre il termine di
trenta giorni)
La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
condominiale ad un condomino, in quanto vizio del procedimento
collegiale, comporta non già la nullità, ma
l'annullabilità della delibera che, ove non impugnata
nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i
condomini assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti),
e' valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti
al condominio. ( Cassazione sentenza N° 1292 del 5 febbraio
2000)
Condominio.
Trasformazione dell'impianto termico in impianti unifamiliari.
La delibera che determina la trasformazione dell'impianto
termico centralizzato in impianti autonomi e lascia ogni
condomino libero di installare l'impianto che ritiene più
opportuno richiede la approvazione unanime dei partecipanti
al condominio.
E' illegittima la deliberazione dell'assemblea del condominio
di un edificio adottata a maggioranza delle quote millesimali
(anziche' con il consenso unanime di tutti i condomini richiesto
dall'art. 1120, secondo comma cod. civ.) con la quale si
prevede la trasformazione dell'impianto di riscaldamento
centralizzato in impianti unifamiliari e si autorizza ogni
condomino a provvedere autonomamente ad installare l'impianto
che ritiene piu' opportuno, senza alcun riferimento al rispetto
delle prescrizioni della legge n. 10 del 1991 per la riduzione
dei consumi energetici. ( Cass. 5117 del 26 maggio 1999
)
Condominio.
Convocazione dell'assemblea, ordine del giorno. La conoscenza
della convocazione della assemblea e la congruità
dell'ordine del giorno e la sua idoneità a consentire
la preventiva informazione dei condomini non richiedono
l'uso di formalità sacramentali e possono i ritenersi
avvenuti quando comunque risulti raggiunto lo scopo perseguito
dal legislatore, il quale richiede che i partecipanti al
condomini siano messi al corrente della convocazione e degli
argomenti che si discuteranno: avuto riguardo alla necessità:
che tutti possano intervenire; che tutti possano prepararsi
alla discusssione.
Affinché uno dei comproprietari "pro indiviso"
di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente
convocato a partecipare all'assemblea condominiale, nonché
validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario
della stessa unita' immobiliare, non si richiedono particolari
formalità, essendo sufficiente che risulti provato
- nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla
valutazione del giudice del merito che, dato l'avviso ad
uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli
altri della convocazione. In particolare, l'esigenza che
tutti i comproprietari siano preventivamente informati della
convocazione dell'assemblea condominiale puo' ritenersi
soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento
del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari
ne abbiano avuto notizia. ( Cass. Sent.N° 1830 del 18
febbraio 2000)
Condominio.Delibere
nulle. Sono soggette ad impugnazione anche le delibere negative
e cioè quelle con le quali abbia respinto la proposta
di adottare una misura che deve invece reputarsi obbligatoria
perché neccessaria per tutelare i diritti anche di
un partecipante al condominio.
"Le deliberazioni di un'assemblea condominiale aventi
contenuto negativo sono legittimamente impugnabili dinanzi
all'autorità giudiziaria al pari di tutte le altre,
limitandosi l'art. 1137 cod. civ. a stabilire la possibilità
del ricorso all'autorità giudiziaria contro le delibere
contrarie alla legge o al regolamento di condominio, senza
operare nessuna distinzione tra quelle che abbiano approvato
proposte o richieste e quelle che le abbiano, invece, respinte
(fattispecie in tema di delibera condominiale con cui era
stata respinta la proposta di ripristino degli ascensori
di servizio). (Cass.313 del 14 gennaio 1999 )"
Condominio
- Assemblea. E' annullabile la deliberazione assembleare
se nel verbale non sono specificatamente elencati i nomi
dei partecipanti e dei favorevoli, quando tali indicazioni
siano necessarie per verificare il raggiungimento dei quorum
costitutivi e deliberativi.
"E' annullabile entro trenta giorni, su impugnazione
dei condomini dissenzienti, la delibera il cui verbale dà
atto del risultato della votazione in base al numero dei
votanti senza indicare analiticamente i nomi dei partecipanti
e il valore della loro proprietà in millesimi, specificazione
necessaria onde verificare la validità della costituzione
dell'assemblea ai sensi dell'art. 1136 cod. civ., nonché
il nome e il valore della quota proporzionale dei condomini
assenzienti e dissenzienti, necessaria onde verificare la
validità della delibera adottata sia in relazione
ai "quorum", se le quote sono disuguali, sia in
relazione ad un eventuale conflitto di interessi tra condomino
e condominio.( Cass. N°10329 del 19 ottobre 1998 )"
Assemblea. Delibere nulle. I criteri
di ripartizione delle spese possono essere modificati solo
con il consenso di tutti i condomini.Sono quindi radicalmente
nulle le deliberazioni approvate a maggioranza,con le quali
si modifichino le tabelle millesimali in via generale e
con effetto per il futuro.
"Le delibere dell'assemblea di condominio aventi a
oggetto la ripartizione delle spese condominiali con le
quali vengono adottati, in via generale, criteri di suddivisione
delle spese medesime diversi da quelli previsti dalla legge
o convenzionalmente fissati in precedenza, richiedono, a
pena di radicale invalidità, il consenso e il voto
unanime di tutti i condomini e perciò non possono
essere approvate a maggioranza. (Cass.N° 1511/97)"
Assemblea.
Delibere nulle. Se la deliberazione assembleare è
radicalmente nulla,anche il condomino che abbia votato a
favore della decisione può proporre la impugnativa.
"Ai sensi dell'articolo 1421 del Cc, la nullità
delle delibere assembleari può essere fatta valere
da qualunque condomino interessato, ancorché abbia
partecipato all'assemblea e abbia espresso voto favorevole
ai provvedimenti contestati, ove al suo voto non possa essere
attribuito significato di atto negoziale implicante assunzione
di una propria personale obbligazione. ( Cass.N° 1511/97
)"
Assemblea.
Delibere Nulle. Sono radicalmente nulle le delibere che
pongono a carico di un condomino spese per la manutenzione
di un bene alla titolarità del quale egli non partecipa.
"La
deliberazione dell'assemblea condominiale, ponendo a carico
di un condomino le spese di manutenzione relative a parte
dell'edificio non appartenente in proprietà comune
al predetto, incide sui diritti individuali dello stesso
condomino ed è quindi affetta da nullità,
con la conseguenza che l'impugnazione non è soggetta
al termine di decadenza di cui al comma 2 dell'articolo
1137 del Cc, ma, essendo imprescrittibile, puo' essere fatta
valere in ogni tempo. (Cass N° 10371/97) "
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