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AMMINISTRATORE
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NOMINA
E REVOCA
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La
mancanza di provvedimenti della assemblea comporta la prorogatio
dei poteri dell'amministratore
L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione
dalla carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129
c. c., conserva ad interim i poteri conferitegli dalla legge,
dall'assemblea o dal regolamento, e può continuare
pertanto ad esercitarli, fino a che non sia sostituito con
altro amministratore.(Cass. civ., 6 dicembre 1986, n. 7256)
La
mancanza di nomina di un nuovo amministratore comporta la
automatica prorogatio dei poteri
Qualora l'amministratore del condominio, dopo la scadenza
del mandato annuale, non sia stato sostituito o espressamente
confermato con nuova deliberazione dei condomini, si verifica
la proroga automatica dei suoi poteri, senza che possa profilarsi
la necessità di una sua apposita riconferma giudiziale,
ai sensi dell'art. 1129 c. c.(Trib. Monza, 21 marzo 1989)
Nomina:
occorre sempre la maggioranza qualificata
La disposizione dell'art. 1136 comma 4 c.c. la quale richiede
per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici
riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la
maggioranza qualificata di cui al comma 2 è applicabile
anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore
dopo la scadenza del mandato. ( Cass. civ., sez. II, 4 maggio
1994, n. 4269, conforme Trib. Milano, 17 giugno 1991)
Revoca:irregolarità
ravvisabile nella mancata apertura del conto condominiale
Non è legittimo il comportamento dell'amministratore
che, facendo affluire i versamenti delle quote condominiali
e dei fondi di riserva sul suo conto personale e non su
un conto del condominio, generi una confusione del suo patrimonio
con quello di un condominio o di più condominii e
renda, peraltro, impossibile ogni controllo da parte dei
condomini che hanno il diritto soggettivo di fruire di una
corretta gestione dei beni e dei servizi comuni. Tale comportamento,
indipendentemente dal consenso della maggioranza e pur trattandosi
di un mandato collettivo, rappresenta una irregolarità
gestionale di gravità tale da portare da sola alla
revoca dell'amministratore.(Trib. Milano, 29 settembre 1993)
Revoca
da parte dell'assemblea, non richiede giusta causa
La revoca dell'amministratore di un condominio, che può
avvenire in qualsiasi tempo, non richiede la sussistenza
di una giusta causa, in considerazione della natura fiduciaria
del rapporto fra amministratore e condominio, con la conseguenza
che a seguito dell'adozione della delibera di revoca l'amministratore
è tenuto, tra l'altro, a restituire ogni cosa di
pertinenza del condominio, senza che per l'inottemperanza
a tale obbligo si debba fare ricorso al tribunale a norma
dell'ultimo comma, art. 1105 c. c., potendosi legittimamente
richiedere l'adozione di un provvedimento di urgenza a norma
dell'art. 700 c. p. c.( Cass. civ. , sez. I, 28 ottobre
1991, n. 11472)
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| ATTRIBUZIONI |
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Condominio
Amministratore: Anagrafe Condominiale L'amministratore non
ha l'obbligo di verificare i Registri Immobiliari allo scopo
di accertare se vi siano nuovi condomini,i quali non gli
abbiano comunicato il proprio acquisto.
"Tutti i condomini hanno diritto di esser convocati
per partecipare alle delibere dell' assemblea, pur se, in
mancanza di attribuzioni di quote millesimali alle unita'
immobiliari di cui sono titolari, non sussiste il loro obbligo
nella ripartizione delle spese per la conservazione e il
godimento di beni comuni, ma è onere dell' acquirente
dell' unità assumere iniziative, magari anche con
l' alienante, per far conoscere all' amministratore di esser
il nuovo proprietario, non avendo questi l' obbligo di verificare
i registri immobiliari. (Cass.985 del 4 febbraio 1999)"
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| RAPPRESENTANZA |
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Condominio.
Poteri di rappresentanza dell'amministratore. A norma dell'articolo
1129 c.c. l'amministratore rappresenta i condomini nelle
liti, sia pure entro i limiti sanciti da tale norma e conseguenti
alla natura del condominio che è mero ente di gestione,
limitatamente alla amministrazione ed al buon uso delle
cosa comune. Il singolo condomino, però, mantiene
la facoltà di non farsi rappresentare nelle liti
e di intervenire direttamente nel giudizio, in ogni stato
e grado e quindi anche in appello, anche se non abbia personalmente
partecipate alle fasi o ai gradi precedenti.
Il condominio non è un soggetto giuridico dotato
di propria personalità distinta da quella di coloro
che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione,
il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune
dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al
buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti
autonomi di ciascun condomino. Ne deriva che l'amministratore
per effetto della nomina ex art. 1129 cod. civ. ha soltanto
una rappresentanza "ex mandato" dei vari condomini
e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere
di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia
esclusivi che comuni, costituendosi personalmente anche
in grado di appello per la prima volta, senza che spieghi
influenza, in contrario, la circostanza della mancata partecipazione
al giudizio di primo grado instaurato dall'amministratore.
( Cass. N° 7891 del 9 giugno 2000)
Condominio. Attribuzioni dell'amministratore.
Ai sensi dell'articolo 1131 c.c. l'amministratore rappresenta
i condomini in tutte le liti passive che concernano le parti
comuni e quindi il potere di rappresentanza si configura
senza che sia necessaria apposita delibera assembleare.
In tema di condominio di edifici, l'amministratore può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente
le parti comuni (art. 1131 comma secondo, cod. civ.) ed
è legittimato a resistere, analogamente e correlativamente,
in rappresentanza del condominio ed a proporre tutte le
azioni che si rendessero necessarie senza alcuna autorizzazione
dell'assemblea. (Cass. n° 6407 del 17 maggio 2000)
Condominio.
Rappresentanza dell'amministratore. L'amministratore ha
la rappresentanza dell'intero condominio, anche quando si
tratti di cose destinate a servire solo un gruppo dei condomini.
Nel caso di condominio parziale, quindi, la legittimazione
passiva spetta comunque all'amministratore. Peraltro, nell'ambito
dei soli rapporti interni ai condomini, la sentenza restringe
i suoi effetti ai soli interessati( la sentenza viene pronunciata
nei confronti del solo condominio, ma le condanne verranno
poi materialmente a gravare solo sul gruppo dei condomini
che usa la parte comune)
In tema di condominio negli edifici, con riguardo alle controversie
attinenti a cose, impianti o servizi appartenenti, per legge
o per titolo, soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani
o degli appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto "condominio
parziale" ), non sussiste difetto di legittimazione
passiva in capo all'amministratore dell'intero condominio,
quale unico soggetto fornito, ai sensi dell'art. 1131 cod.
civ., di rappresentanza processuale in ordine a qualunque
azione concernente le parti comuni dell'edificio (salva,
eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza,
nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati).
(sentenza 651/2000 del 21 gennaio 2000 )
Condominio Amministratore, rappresentanza.
L'amministratore, anche senza autorizzazione assembleare,
non solo può chiedere la ingiunzione di pagamento
nei confronti del condomino moroso, ma anche può
proporre appello avverso la sentenza che abbia definito
sfavorevolmente il giudizio di opposizione.
La riscossione dei contributi condominiali in base ad una
deliberazione dell'assemblea di approvazione del relativo
stato di ripartizione rientra tra le attribuzioni dell'amministratore
(artt. 1130 e 1131 cod. civ. ) il quale per ottenerne il
pagamento può avvalersi del decreto ingiuntivo nell'interesse
comune senza necessità di una preventiva autorizzazione
dell'assemblea, ed "a fortiori" può impugnare
la sentenza che sia stata emessa nel giudizio nel quale
abbia rivestito la qualità di parte. ( sentenza 29/2000
del 5 gennaio 2000 )
Amministratore,
rappresentanza. L'amministratore può agire in giudizio
nell'abito delle sue attribuzioni, senza che occorra alcuna
autorizzazione assembleare
L'amministratore del condominio è legittimato senza
la necessità di una specifica deliberazione assembleare,
ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini
e dei terzi al fine di: a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea
dei condomini; b) disciplinare l'uso delle cose comuni così
da assicurare il godimento a tutti i partecipanti al condominio;
c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato
di ripartizione approvato dall'assemblea; d) compiere gli
atti conservati dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
(sentenza n° 14088 del 15/12/1999)
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