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AMMINISTRATORE

NOMINA E REVOCA

La mancanza di provvedimenti della assemblea comporta la prorogatio dei poteri dell'amministratore
L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione dalla carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c. c., conserva ad interim i poteri conferitegli dalla legge, dall'assemblea o dal regolamento, e può continuare pertanto ad esercitarli, fino a che non sia sostituito con altro amministratore.(Cass. civ., 6 dicembre 1986, n. 7256)

La mancanza di nomina di un nuovo amministratore comporta la automatica prorogatio dei poteri
Qualora l'amministratore del condominio, dopo la scadenza del mandato annuale, non sia stato sostituito o espressamente confermato con nuova deliberazione dei condomini, si verifica la proroga automatica dei suoi poteri, senza che possa profilarsi la necessità di una sua apposita riconferma giudiziale, ai sensi dell'art. 1129 c. c.(Trib. Monza, 21 marzo 1989)

Nomina: occorre sempre la maggioranza qualificata
La disposizione dell'art. 1136 comma 4 c.c. la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al comma 2 è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato. ( Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1994, n. 4269, conforme Trib. Milano, 17 giugno 1991)

Revoca:irregolarità ravvisabile nella mancata apertura del conto condominiale
Non è legittimo il comportamento dell'amministratore che, facendo affluire i versamenti delle quote condominiali e dei fondi di riserva sul suo conto personale e non su un conto del condominio, generi una confusione del suo patrimonio con quello di un condominio o di più condominii e renda, peraltro, impossibile ogni controllo da parte dei condomini che hanno il diritto soggettivo di fruire di una corretta gestione dei beni e dei servizi comuni. Tale comportamento, indipendentemente dal consenso della maggioranza e pur trattandosi di un mandato collettivo, rappresenta una irregolarità gestionale di gravità tale da portare da sola alla revoca dell'amministratore.(Trib. Milano, 29 settembre 1993)

Revoca da parte dell'assemblea, non richiede giusta causa
La revoca dell'amministratore di un condominio, che può avvenire in qualsiasi tempo, non richiede la sussistenza di una giusta causa, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto fra amministratore e condominio, con la conseguenza che a seguito dell'adozione della delibera di revoca l'amministratore è tenuto, tra l'altro, a restituire ogni cosa di pertinenza del condominio, senza che per l'inottemperanza a tale obbligo si debba fare ricorso al tribunale a norma dell'ultimo comma, art. 1105 c. c., potendosi legittimamente richiedere l'adozione di un provvedimento di urgenza a norma dell'art. 700 c. p. c.( Cass. civ. , sez. I, 28 ottobre 1991, n. 11472
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ATTRIBUZIONI

Condominio Amministratore: Anagrafe Condominiale L'amministratore non ha l'obbligo di verificare i Registri Immobiliari allo scopo di accertare se vi siano nuovi condomini,i quali non gli abbiano comunicato il proprio acquisto.
"Tutti i condomini hanno diritto di esser convocati per partecipare alle delibere dell' assemblea, pur se, in mancanza di attribuzioni di quote millesimali alle unita' immobiliari di cui sono titolari, non sussiste il loro obbligo nella ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento di beni comuni, ma è onere dell' acquirente dell' unità assumere iniziative, magari anche con l' alienante, per far conoscere all' amministratore di esser il nuovo proprietario, non avendo questi l' obbligo di verificare i registri immobiliari. (Cass.985 del 4 febbraio 1999)"

 

RAPPRESENTANZA

Condominio. Poteri di rappresentanza dell'amministratore. A norma dell'articolo 1129 c.c. l'amministratore rappresenta i condomini nelle liti, sia pure entro i limiti sanciti da tale norma e conseguenti alla natura del condominio che è mero ente di gestione, limitatamente alla amministrazione ed al buon uso delle cosa comune. Il singolo condomino, però, mantiene la facoltà di non farsi rappresentare nelle liti e di intervenire direttamente nel giudizio, in ogni stato e grado e quindi anche in appello, anche se non abbia personalmente partecipate alle fasi o ai gradi precedenti.
Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne deriva che l'amministratore per effetto della nomina ex art. 1129 cod. civ. ha soltanto una rappresentanza "ex mandato" dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, costituendosi personalmente anche in grado di appello per la prima volta, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza della mancata partecipazione al giudizio di primo grado instaurato dall'amministratore. ( Cass. N° 7891 del 9 giugno 2000)

Condominio. Attribuzioni dell'amministratore. Ai sensi dell'articolo 1131 c.c. l'amministratore rappresenta i condomini in tutte le liti passive che concernano le parti comuni e quindi il potere di rappresentanza si configura senza che sia necessaria apposita delibera assembleare.
In tema di condominio di edifici, l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni (art. 1131 comma secondo, cod. civ.) ed è legittimato a resistere, analogamente e correlativamente, in rappresentanza del condominio ed a proporre tutte le azioni che si rendessero necessarie senza alcuna autorizzazione dell'assemblea. (Cass. n° 6407 del 17 maggio 2000)

Condominio. Rappresentanza dell'amministratore. L'amministratore ha la rappresentanza dell'intero condominio, anche quando si tratti di cose destinate a servire solo un gruppo dei condomini. Nel caso di condominio parziale, quindi, la legittimazione passiva spetta comunque all'amministratore. Peraltro, nell'ambito dei soli rapporti interni ai condomini, la sentenza restringe i suoi effetti ai soli interessati( la sentenza viene pronunciata nei confronti del solo condominio, ma le condanne verranno poi materialmente a gravare solo sul gruppo dei condomini che usa la parte comune)
In tema di condominio negli edifici, con riguardo alle controversie attinenti a cose, impianti o servizi appartenenti, per legge o per titolo, soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o degli appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto "condominio parziale" ), non sussiste difetto di legittimazione passiva in capo all'amministratore dell'intero condominio, quale unico soggetto fornito, ai sensi dell'art. 1131 cod. civ., di rappresentanza processuale in ordine a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (salva, eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati). (sentenza 651/2000 del 21 gennaio 2000 )

Condominio Amministratore, rappresentanza. L'amministratore, anche senza autorizzazione assembleare, non solo può chiedere la ingiunzione di pagamento nei confronti del condomino moroso, ma anche può proporre appello avverso la sentenza che abbia definito sfavorevolmente il giudizio di opposizione.
La riscossione dei contributi condominiali in base ad una deliberazione dell'assemblea di approvazione del relativo stato di ripartizione rientra tra le attribuzioni dell'amministratore (artt. 1130 e 1131 cod. civ. ) il quale per ottenerne il pagamento può avvalersi del decreto ingiuntivo nell'interesse comune senza necessità di una preventiva autorizzazione dell'assemblea, ed "a fortiori" può impugnare la sentenza che sia stata emessa nel giudizio nel quale abbia rivestito la qualità di parte. ( sentenza 29/2000 del 5 gennaio 2000 )

Amministratore, rappresentanza. L'amministratore può agire in giudizio nell'abito delle sue attribuzioni, senza che occorra alcuna autorizzazione assembleare
L'amministratore del condominio è legittimato senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi al fine di: a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini; b) disciplinare l'uso delle cose comuni così da assicurare il godimento a tutti i partecipanti al condominio; c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) compiere gli atti conservati dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. (sentenza n° 14088 del 15/12/1999)